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Trust Dopo di Noi: requisiti e agevolazioni (L. 112/2016)

In breve

Un trust Dopo di Noi è un trust istituito a favore di una persona con disabilità grave per garantirle cura e assistenza anche quando i genitori non potranno più farlo. Se l'atto rispetta i requisiti dell'art. 6 della L. 112/2016, i beni conferiti sono esenti dall'imposta di successione e donazione e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa.

A chi serve

La domanda da cui nasce un trust Dopo di Noi è semplice: chi si occuperà di nostro figlio, e con quali mezzi, quando noi non potremo più farlo. Il trust risponde alla parte che riguarda il patrimonio: i beni destinati alla persona restano separati, sono amministrati da qualcuno che ne risponde e servono solo a lei.

La L. 22 giugno 2016 n. 112 sostiene questa scelta con agevolazioni fiscali. Riguarda le persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 c.3 della L. 104/1992, accertata con le procedure dell'art. 4 della stessa legge, purché la disabilità non sia dovuta al naturale invecchiamento o a patologie legate all'età (art. 1 c.2 L. 112/2016).

Il trust si può istituire mentre i genitori sono in vita, e la legge lo incoraggia: parla di presa in carico progressiva della persona già durante la vita dei genitori (art. 1 c.2). Iniziare presto permette di vedere il trust funzionare e di far conoscere il trustee alla persona.

Come funziona, in parole semplici

I genitori, o altri familiari, sono i disponenti: trasferiscono beni (denaro, titoli, una casa) al trustee. Il trustee ne diventa titolare, ma non può usarli per sé né per altri: deve amministrarli secondo l'atto istitutivo, a favore della persona con disabilità, che è il beneficiario. Un altro soggetto controlla che il trustee lo faccia. Alla morte del beneficiario il trust finisce e quello che resta va a chi l'atto ha indicato.

I beni in trust sono separati da quelli personali del trustee e non rispondono dei suoi debiti. Il meccanismo generale è spiegato in come funziona un trust.

I requisiti dell'atto

Le agevolazioni spettano solo se il trust persegue come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza della persona con disabilità grave, e se questa finalità è scritta espressamente nell'atto istitutivo (art. 6 c.2). Devono inoltre esserci, tutte insieme, queste condizioni (art. 6 c.3):

  1. Il trust è istituito per atto pubblico, cioè davanti a un notaio.
  2. L'atto identifica in modo chiaro e univoco i soggetti coinvolti e i loro ruoli; descrive la situazione e i bisogni specifici della persona; indica le attività assistenziali necessarie, comprese quelle volte a ridurre il rischio di istituzionalizzazione.
  3. L'atto stabilisce gli obblighi del trustee rispetto al progetto di vita e agli obiettivi di benessere della persona, e indica come e con quale frequenza il trustee rende conto della gestione.
  4. Il beneficiario esclusivo è la persona con disabilità grave.
  5. I beni conferiti sono destinati esclusivamente alle finalità assistenziali del trust.
  6. L'atto individua il soggetto preposto al controllo degli obblighi del trustee, che deve essere individuabile per tutta la durata del trust.
  7. Il trust termina alla morte della persona con disabilità grave.
  8. L'atto stabilisce a chi va il patrimonio residuo.

I requisiti sono cumulativi: se ne manca uno, le agevolazioni non spettano. L'atto va scritto pensando a chi lo leggerà tra vent'anni, quando i genitori potrebbero non esserci a spiegarlo.

Le agevolazioni

  • I beni e i diritti conferiti nel trust sono esenti dall'imposta di successione e donazione (art. 6 c.1).
  • Ai trasferimenti a favore del trust le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (art. 6 c.6).
  • Gli atti, i documenti e le istanze del trustee sono esenti dall'imposta di bollo (art. 6 c.7).
  • Per gli immobili conferiti nel trust i Comuni possono prevedere aliquote IMU ridotte, franchigie o esenzioni (art. 6 c.8). È una facoltà: va verificata la delibera del Comune in cui si trova l'immobile.
  • Chi fa donazioni o erogazioni liberali al trust può detrarle o dedurle secondo l'art. 83 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Per le deduzioni il limite è elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, fino a 100.000 euro l'anno (art. 6 c.9, testo vigente). L'applicazione dell'art. 83 dipende dalle regole di decorrenza del Codice del Terzo settore (art. 104 c.2 D.Lgs. 117/2017, modificato dal D.L. 84/2025): conviene verificarla con il commercialista anno per anno.

La riforma del 2025 sull'imposta di successione dei trust fa salva questa disciplina (art. 4-bis c.1 D.Lgs. 346/1990). Per il regime generale si veda la guida su come si tassa un trust.

Quando il beneficiario muore

Il trust termina e il trustee trasferisce il patrimonio residuo a chi l'atto ha indicato: per esempio fratelli e sorelle, altri familiari, un ente. Questo trasferimento sconta l'imposta di successione e donazione secondo il rapporto di parentela o coniugio tra il disponente e chi riceve i beni (art. 6 c.5).

Se invece il beneficiario muore prima dei genitori che hanno istituito il trust e i beni tornano a loro, il ritorno è esente dall'imposta di successione e donazione, e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (art. 6 c.4).

Trustee e soggetto di controllo

Il trustee amministra i beni, paga le spese per la persona secondo il progetto di vita, tiene la contabilità e rende il conto. Può essere un familiare, un professionista o una trust company: conta chi può garantire continuità, perché il trust dura per tutta la vita del beneficiario.

Il soggetto preposto al controllo è richiesto dalla legge (art. 6 c.3 lett. f). Nella pratica è spesso il guardiano del trust. Verifica che il trustee rispetti gli obblighi, riceve il rendiconto e, se l'atto lo prevede, autorizza alcune operazioni o può sostituire il trustee. Deve poter essere individuato per tutta la durata del trust: l'atto deve quindi prevedere come sostituirlo. Sul ruolo si veda la pagina sul guardiano.

Il rapporto con l'amministratore di sostegno

Una persona con disabilità grave può avere un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare (artt. 404 e seguenti del codice civile). L'amministratore di sostegno assiste o rappresenta la persona negli atti indicati dal decreto di nomina, sotto il controllo del giudice. Il trustee amministra i beni del trust, che non appartengono più alla persona, secondo l'atto istitutivo.

Conviene che l'atto preveda come i due si coordinano: chi segnala i bisogni, come arrivano le richieste di spesa, chi riceve il rendiconto. Trustee e soggetto di controllo dovrebbero essere persone diverse.

Trust, vincolo di destinazione o fondo speciale

La L. 112/2016 riconosce le stesse agevolazioni a tre strumenti (art. 6 c.1).

  • Il trust: i beni passano a un trustee, che li amministra in autonomia secondo l'atto. Può comprendere qualsiasi bene.
  • Il vincolo di destinazione dell'art. 2645-ter c.c.: i beni di regola restano di proprietà di chi li vincola, che li gestisce rispettando lo scopo. Riguarda immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri.
  • Il fondo speciale disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario (art. 1 c.3 L. 112/2016): i beni sono affidati a un fiduciario che li gestisce secondo il contratto.

Il confronto completo è nella guida trust o vincolo di destinazione.

Per i professionisti

  • Ambito soggettivo: art. 1 c.2 L. 112/2016; disabilità grave ex art. 3 c.3 L. 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
  • Finalità esclusiva espressa nell'atto: art. 6 c.2. Requisiti cumulativi: art. 6 c.3 lett. a-h. La lett. a) impone l'atto pubblico per l'istituzione; la lett. c) richiede che l'atto disciplini obblighi e modalità di rendicontazione del trustee; la lett. f) richiede un soggetto di controllo individuabile per tutta la durata.
  • Esenzione dall'imposta di successione e donazione: art. 6 c.1. Registro, ipotecaria e catastale in misura fissa: art. 6 c.6. Bollo: art. 6 c.7, esenzione per gli atti posti in essere o richiesti dal trustee. IMU: art. 6 c.8, facoltà dei Comuni.
  • Erogazioni liberali: art. 6 c.9, rinvio all'art. 83 c.1 secondo periodo e c.2 D.Lgs. 117/2017, limite di deducibilità elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque a 100.000 euro annui; decorrenza da coordinare con l'art. 104 c.2 D.Lgs. 117/2017 nel testo modificato dal D.L. 84/2025 (titolo X applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025).
  • Vicende finali: art. 6 c.4 (premorienza del beneficiario ai disponenti, esenzione e imposte fisse) e c.5 (residuo tassato secondo il rapporto tra disponente o fiduciante e destinatari).
  • Coordinamento con la riforma: art. 4-bis c.1, ultimo periodo, D.Lgs. 346/1990.
  • Prassi: circolare 34/E del 2022, par. 4.8.
  • Adempimenti del trustee: rendiconto secondo l'atto, contabilità separata, dichiarazioni fiscali del trust, comunicazione dei titolari effettivi (si veda la guida sul titolare effettivo del trust).

Come possiamo aiutarvi

Possiamo assumere il ruolo di trustee o di guardiano in un trust Dopo di Noi, lavorando con il notaio e i consulenti della famiglia già dalla scrittura dell'atto. Un primo colloquio serve a capire la situazione e se il trust è lo strumento adatto. La pagina sul trust Dopo di Noi descrive come lavoriamo.

Fonti

Questa guida ha carattere informativo e non sostituisce una consulenza sul caso concreto. Ultimo aggiornamento: ottobre 2026.

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