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Come si tassa un trust

In breve

Dal 1° gennaio 2025 un trust sconta l'imposta di successione e donazione quando il trustee trasferisce i beni ai beneficiari, con franchigie e aliquote legate alla parentela tra disponente e beneficiario (art. 4-bis D.Lgs. 346/1990). Il disponente può scegliere di pagare subito, al conferimento, senza rimborso. I redditi del trust si tassano sul trust o sui beneficiari, secondo che questi siano individuati o no.

Tre piani da tenere distinti

Le imposte su un trust riguardano tre piani con regole diverse: il passaggio dei beni (imposta di successione e donazione, ipotecaria e catastale, registro), i redditi che i beni producono mentre sono in trust, e i beni detenuti all'estero. Questa guida li prende uno alla volta.

Imposta di successione e donazione: la regola dal 2025

Il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 ha introdotto nel testo unico sulle successioni e donazioni l'art. 4-bis. Si applica agli atti e alle successioni dal 1° gennaio 2025 (art. 9 c.3 del D.Lgs. 139/2024).

La regola è questa: il trust rileva ai fini dell'imposta solo se determina un arricchimento gratuito dei beneficiari, e l'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari (art. 4-bis c.1). È la cosiddetta tassazione «in uscita». Il conferimento dei beni al trustee, di per sé, non fa scattare l'imposta.

Franchigie e aliquote sono quelle ordinarie delle successioni (art. 7) e delle donazioni (art. 56), applicate in base al rapporto tra disponente e beneficiario (art. 4-bis c.2). Conta quindi la parentela con chi ha messo i beni nel trust, non con il trustee. L'imposta è autoliquidata dal beneficiario, che denuncia il trasferimento; il termine decorre dall'atto con cui riceve i beni (art. 4-bis c.1).

Restano ferme le regole della L. 112/2016 (art. 4-bis c.1): si veda la guida sul trust Dopo di Noi.

L'opzione per pagare subito

Il disponente, o il trustee nel trust testamentario, può scegliere di pagare l'imposta a ogni conferimento di beni o all'apertura della successione (art. 4-bis c.3). In questo caso base imponibile, franchigie e aliquote si calcolano sul valore dei beni e sul rapporto tra disponente e beneficiario a quella data.

L'opzione ha tre conseguenze da valutare con attenzione.

  • I trasferimenti successivi ai beneficiari della stessa categoria per cui si è pagato non scontano più l'imposta, anche se nel frattempo i beni sono cresciuti di valore.
  • Se al momento del conferimento non è possibile determinare la categoria del beneficiario, si applica l'aliquota più elevata, senza franchigie.
  • Le imposte pagate non sono rimborsabili, anche se poi i beni non arrivano mai a quei beneficiari.

Dal 12 agosto 2026 l'opzione comprende anche le imposte ipotecaria e catastale: le ha aggiunte l'art. 13 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, che ha modificato il comma 3.

In uscita o in entrata: il confronto

Tassazione in uscita (regola)Tassazione in entrata (opzione)
Quando si pagaAl trasferimento dei beni ai beneficiariA ogni conferimento o all'apertura della successione
Chi pagaIl beneficiario, in autoliquidazioneIl disponente, o il trustee nel trust testamentario
Valore tassatoQuello dei beni al momento del trasferimentoQuello dei beni al momento del conferimento
Franchigie e aliquoteSecondo il rapporto disponente-beneficiarioCome a sinistra; aliquota massima senza franchigie se la categoria del beneficiario non è determinabile
Trasferimenti successiviCiascuno tassato quando avvieneNon tassati per i beneficiari della categoria già considerata
RimborsoNon pertinenteEscluso
Ipotecaria e catastaleSecondo le regole ordinarie (vedi sotto)Comprese nell'opzione dal 12 agosto 2026

Nessuna delle due strade è migliore in assoluto. Pagare subito può convenire con beneficiari già certi e beni destinati a rivalutarsi. Aspettare tiene aperte le scelte del trustee, ma espone ai valori e alle norme del momento del trasferimento.

I trust istituiti prima del 2025

L'art. 4-bis si applica anche ai trust già istituiti alla data della sua entrata in vigore (c.4), e anche questi possono esercitare l'opzione per il pagamento anticipato. Le modalità attuative sono rimesse a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per un trust che ha già versato imposte sui conferimenti con le regole precedenti, il coordinamento va esaminato caso per caso.

Immobili: imposte ipotecaria e catastale

Quando nel trust entrano immobili si pagano anche le imposte ipotecaria e catastale, legate alla trascrizione e alla voltura. Secondo la circolare 34/E del 2022 (par. 4.4.9), il conferimento al trustee e la sostituzione del trustee scontano queste imposte in misura fissa, mentre l'attribuzione degli immobili ai beneficiari le sconta in misura proporzionale. Con l'opzione per il pagamento in entrata, nel testo vigente dal 12 agosto 2026, anche queste imposte si pagano al conferimento e non sono più dovute ai trasferimenti successivi ai beneficiari della categoria considerata. La disciplina è recente e i commentatori segnalano ancora punti incerti: va verificata sulla norma vigente al momento della decisione.

I redditi prodotti dai beni in trust

Per le imposte sui redditi il trust è un soggetto autonomo: l'art. 73 del TUIR (D.P.R. 917/1986) lo inserisce tra i soggetti passivi dell'IRES. Il trattamento dipende dai beneficiari.

  • Trust trasparente: se i beneficiari sono individuati, i redditi del trust sono imputati a loro in ogni caso, in proporzione alle quote previste dall'atto o, in mancanza, in parti uguali (art. 73 c.2). Li dichiarano i beneficiari, anche se non li hanno ancora ricevuti.
  • Trust opaco: se i beneficiari non sono individuati, il trust paga l'IRES sui propri redditi. Le successive attribuzioni ai beneficiari residenti, di regola, non sono tassate di nuovo come reddito.

«Beneficiario individuato» ha un significato preciso: è chi ha il diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito, non chi è soltanto nominato nell'atto (circolare 34/E del 2022, par. 3.1).

Trust esteri e Paesi a fiscalità privilegiata

Una regola specifica riguarda chi riceve somme da trust stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Per l'art. 44 c.1 lett. g-sexies del TUIR, nel testo modificato dall'art. 13 del D.L. 124/2019, sono redditi di capitale anche i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati che, per il trattamento dei redditi del trust, si considerano a fiscalità privilegiata (art. 47-bis), anche quando chi li riceve non è un beneficiario individuato. Si tassano quando sono incassati.

Secondo la circolare 34/E del 2022 (par. 3.3) è privilegiato il regime in cui il livello nominale di tassazione dei redditi del trust è inferiore alla metà di quello italiano. Conta il trattamento del trust, non quello generale del Paese.

Queste norme si incrociano con quelle sulla residenza fiscale del trust (art. 73 c.3 TUIR): si veda la pagina sui trust esteri in Italia.

IVIE e IVAFE

Dal periodo d'imposta 2020 i trust residenti in Italia pagano l'IVIE sugli immobili detenuti all'estero e l'IVAFE sulle attività finanziarie detenute all'estero, come le persone fisiche (L. 160/2019, art. 1 cc. 710-711; circolare 34/E del 2022, cap. 6). Restano gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW della dichiarazione. Anche i titolari effettivi di un trust estero possono avere obblighi di monitoraggio (circolare 34/E, par. 5.2).

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027

Dal 2027 cambiano i riferimenti normativi. L'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990 è abrogato e la materia confluisce nel testo unico dei tributi indiretti approvato con il D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123, la cui efficacia è stata spostata al 2027 dal D.L. 31 dicembre 2025 n. 200. Il TUIR del 1986 è sostituito dal nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117. Per le operazioni che si completeranno dal 2027 va verificata la norma vigente a quella data.

Per i professionisti

  • Art. 4-bis D.Lgs. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. 139/2024, efficace dal 1° gennaio 2025 (art. 9 c.3). C.1: arricchimento gratuito, imposta al trasferimento, denuncia ex art. 19 D.P.R. 131/1986 dal beneficiario. C.2: artt. 7 e 56 secondo il rapporto disponente-beneficiario.
  • Opzione: art. 4-bis c.3, modificato dall'art. 13 c.1 del D.Lgs. 148/2026 (vigente dal 12 agosto 2026) con l'estensione alle imposte ipotecaria e catastale.
  • Trust preesistenti: art. 4-bis c.4; modalità attuative con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  • Imposte ipotecaria e catastale in assenza di opzione: D.Lgs. 347/1990, letto secondo la circolare 34/E del 2022, par. 4.4.9 (fisse su conferimento e sostituzione del trustee, proporzionali sull'attribuzione ai beneficiari).
  • Redditi: art. 73 cc. 1-3 TUIR; beneficiario individuato secondo le circolari 48/E del 2007 e 34/E del 2022, par. 3.1. Distribuzioni da trust opachi esteri in regimi privilegiati: art. 44 c.1 lett. g-sexies TUIR e art. 47-bis c.1 lett. b, circolare 34/E, par. 3.3 e 3.5.
  • IVIE e IVAFE: art. 19 cc. 13-23 D.L. 201/2011, ambito soggettivo esteso dall'art. 1 c.710 L. 160/2019; monitoraggio ex D.L. 167/1990.
  • Dal 1° gennaio 2027: D.Lgs. 123/2025 (efficacia differita dal D.L. 200/2025) e D.Lgs. 117/2026. Aggiornare i riferimenti negli atti e nei pareri.

Come possiamo aiutarvi

Come trustee lavoriamo con il commercialista e il notaio del disponente per mettere in pratica la scelta fiscale fatta: esercizio dell'opzione, informazioni ai beneficiari per le loro denunce, rendiconto. Le valutazioni di convenienza restano al consulente fiscale. Se state valutando un trust, la pagina su come lavoriamo da trustee descrive il nostro ruolo.

Fonti

Questa guida ha carattere informativo e non sostituisce una consulenza sul caso concreto. Ultimo aggiornamento: ottobre 2026.

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