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Il guardiano del trust (protector)

Il guardiano è la persona di fiducia che il disponente lascia accanto al trustee. Ricopriamo questo ruolo con la stessa indipendenza con cui esercitiamo quello di trustee.

In breve

Il guardiano del trust, in inglese protector, è la figura incaricata dall'atto istitutivo di vigilare sul trustee. Non amministra i beni: esercita i poteri che l'atto gli attribuisce, per esempio autorizzare certe operazioni, esprimere pareri vincolanti, nominare o revocare il trustee. Tutela i beneficiari e il rispetto della volontà del disponente.

Che cosa può fare un guardiano

I poteri del guardiano sono quelli scritti nell'atto, né più né meno. I più frequenti:

  • AutorizzareGli atti più rilevanti del trustee: vendite di immobili, operazioni sulle partecipazioni, distribuzioni straordinarie.
  • ControllareRicevere e approvare i rendiconti, chiedere informazioni e documenti sull'amministrazione.
  • Nominare e revocareIl trustee, quando non agisce secondo l'atto o quando l'ufficio resta scoperto.
  • AdeguareModificare alcune disposizioni del trust, se e nei limiti in cui l'atto lo consente.

Quando conviene un guardiano professionale

  • L'atto prevede un guardiano e il disponente non vuole affidare questo ruolo a un familiare che sia anche beneficiario.
  • Il disponente desidera introdurre, anche dopo l'istituzione, un controllo professionale sull'amministrazione del trust.
  • Nei trust Dopo di Noi, dove la legge richiede un soggetto preposto al controllo del trustee per tutta la durata del trust.
  • Quando tra i beneficiari c'è il rischio di conflitto, e serve una figura terza che decida sulle questioni delicate.

Co-guardiano: la famiglia e il metodo

L'atto può prevedere più guardiani. Una combinazione che funziona: un familiare, che conosce le persone e la storia, accanto a un guardiano professionale, che conosce le regole, legge i rendiconti e documenta le decisioni.

Come esercitiamo il ruolo

Con indipendenza dal trustee e dalle parti, nei tempi che la vita del trust richiede, motivando per iscritto autorizzazioni e dinieghi. Il guardiano che firma tutto senza leggere non protegge nessuno; quello che blocca tutto paralizza il trust. Il nostro lavoro sta nel mezzo.

Per i professionisti

La Convenzione dell'Aja non disciplina il guardiano: la figura nasce dall'atto istitutivo e dalla legge regolatrice scelta, che ne definiscono poteri, nomina e sostituzione. Nei trust agevolati ai sensi della legge 112/2016 l'atto deve individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni del trustee (art. 6, c. 3, lett. f). Il guardiano va indicato tra i titolari effettivi comunicati al Registro (art. 22, c. 5, D.Lgs. 231/2007).

Domande frequenti

Che differenza c'è tra trustee e guardiano?

Il trustee è il titolare dei beni in trust e li amministra: firma i contratti, gestisce conti e partecipazioni, effettua le distribuzioni, tiene la contabilità e rende il conto. Il guardiano, in inglese protector, non amministra i beni: vigila sul trustee ed esercita solo i poteri che l'atto gli attribuisce, per esempio autorizzare certe operazioni o nominare e revocare il trustee. È di solito una figura facoltativa; nei trust Dopo di Noi la legge richiede invece un soggetto preposto al controllo del trustee.

Fonte: Convenzione dell'Aja, art. 2; legge 112/2016, art. 6, c. 3, lett. f.

Quali requisiti deve avere un trust Dopo di Noi per le agevolazioni?

Il beneficiario deve essere una persona con disabilità grave accertata ai sensi della legge 104/1992. L'atto deve essere pubblico e indicare come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza della persona. Deve inoltre identificare i soggetti coinvolti e i bisogni del beneficiario, fissare gli obblighi del trustee e il modo in cui rende conto, destinare i beni solo a quella finalità, prevedere un soggetto che controlli il trustee, far terminare il trust alla morte del beneficiario e indicare a chi andrà il patrimonio residuo.

Fonte: legge 112/2016, art. 6, cc. 1–3 e 6.

Si può sostituire il trustee di un trust esistente?

Sì, se l'atto istitutivo o la legge regolatrice lo consentono, ed è frequente: il trustee può dimettersi, essere revocato da chi ne ha il potere, spesso il guardiano, o non essere più in grado di agire. Servono la nomina del nuovo trustee e la sua accettazione, il trasferimento dei beni con le relative formalità, il passaggio di contabilità e documenti e l'aggiornamento dei dati al Registro dei titolari effettivi. Prima di accettare, un trustee professionale esamina l'atto, i beni e gli adempimenti arretrati.

Fonte: Convenzione dell'Aja, artt. 8 e 11; D.Lgs. 231/2007, art. 22.

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