Il guardiano del trust (protector)
Il guardiano è la persona di fiducia che il disponente lascia accanto al trustee. Ricopriamo questo ruolo con la stessa indipendenza con cui esercitiamo quello di trustee.
Il guardiano del trust, in inglese protector, è la figura incaricata dall'atto istitutivo di vigilare sul trustee. Non amministra i beni: esercita i poteri che l'atto gli attribuisce, per esempio autorizzare certe operazioni, esprimere pareri vincolanti, nominare o revocare il trustee. Tutela i beneficiari e il rispetto della volontà del disponente.
Che cosa può fare un guardiano
I poteri del guardiano sono quelli scritti nell'atto, né più né meno. I più frequenti:
- AutorizzareGli atti più rilevanti del trustee: vendite di immobili, operazioni sulle partecipazioni, distribuzioni straordinarie.
- ControllareRicevere e approvare i rendiconti, chiedere informazioni e documenti sull'amministrazione.
- Nominare e revocareIl trustee, quando non agisce secondo l'atto o quando l'ufficio resta scoperto.
- AdeguareModificare alcune disposizioni del trust, se e nei limiti in cui l'atto lo consente.
Quando conviene un guardiano professionale
- L'atto prevede un guardiano e il disponente non vuole affidare questo ruolo a un familiare che sia anche beneficiario.
- Il disponente desidera introdurre, anche dopo l'istituzione, un controllo professionale sull'amministrazione del trust.
- Nei trust Dopo di Noi, dove la legge richiede un soggetto preposto al controllo del trustee per tutta la durata del trust.
- Quando tra i beneficiari c'è il rischio di conflitto, e serve una figura terza che decida sulle questioni delicate.
Co-guardiano: la famiglia e il metodo
L'atto può prevedere più guardiani. Una combinazione che funziona: un familiare, che conosce le persone e la storia, accanto a un guardiano professionale, che conosce le regole, legge i rendiconti e documenta le decisioni.
Come esercitiamo il ruolo
Con indipendenza dal trustee e dalle parti, nei tempi che la vita del trust richiede, motivando per iscritto autorizzazioni e dinieghi. Il guardiano che firma tutto senza leggere non protegge nessuno; quello che blocca tutto paralizza il trust. Il nostro lavoro sta nel mezzo.
Per i professionisti
La Convenzione dell'Aja non disciplina il guardiano: la figura nasce dall'atto istitutivo e dalla legge regolatrice scelta, che ne definiscono poteri, nomina e sostituzione. Nei trust agevolati ai sensi della legge 112/2016 l'atto deve individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni del trustee (art. 6, c. 3, lett. f). Il guardiano va indicato tra i titolari effettivi comunicati al Registro (art. 22, c. 5, D.Lgs. 231/2007).
Altri servizi
Domande frequenti
Che differenza c'è tra trustee e guardiano?
Il trustee è il titolare dei beni in trust e li amministra: firma i contratti, gestisce conti e partecipazioni, effettua le distribuzioni, tiene la contabilità e rende il conto. Il guardiano, in inglese protector, non amministra i beni: vigila sul trustee ed esercita solo i poteri che l'atto gli attribuisce, per esempio autorizzare certe operazioni o nominare e revocare il trustee. È di solito una figura facoltativa; nei trust Dopo di Noi la legge richiede invece un soggetto preposto al controllo del trustee.
Fonte: Convenzione dell'Aja, art. 2; legge 112/2016, art. 6, c. 3, lett. f.
Quali requisiti deve avere un trust Dopo di Noi per le agevolazioni?
Il beneficiario deve essere una persona con disabilità grave accertata ai sensi della legge 104/1992. L'atto deve essere pubblico e indicare come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza della persona. Deve inoltre identificare i soggetti coinvolti e i bisogni del beneficiario, fissare gli obblighi del trustee e il modo in cui rende conto, destinare i beni solo a quella finalità, prevedere un soggetto che controlli il trustee, far terminare il trust alla morte del beneficiario e indicare a chi andrà il patrimonio residuo.
Fonte: legge 112/2016, art. 6, cc. 1–3 e 6.
Si può sostituire il trustee di un trust esistente?
Sì, se l'atto istitutivo o la legge regolatrice lo consentono, ed è frequente: il trustee può dimettersi, essere revocato da chi ne ha il potere, spesso il guardiano, o non essere più in grado di agire. Servono la nomina del nuovo trustee e la sua accettazione, il trasferimento dei beni con le relative formalità, il passaggio di contabilità e documenti e l'aggiornamento dei dati al Registro dei titolari effettivi. Prima di accettare, un trustee professionale esamina l'atto, i beni e gli adempimenti arretrati.
Fonte: Convenzione dell'Aja, artt. 8 e 11; D.Lgs. 231/2007, art. 22.
Il primo contatto è riservato.
Scrivici o chiamaci per un primo colloquio, anche solo per capire se un trust è lo strumento giusto. Ci incontriamo nella sede di Torino, su appuntamento, oppure a distanza.
- Telefono
- 011 580 5830
- Orari
- Lunedì–venerdì, 9:30–18:00
su appuntamento