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Trust, vincolo di destinazione o fondo patrimoniale?

In breve

Trust, vincolo di destinazione e fondo patrimoniale servono tutti a destinare beni a uno scopo, ma funzionano in modo diverso. Nel trust i beni passano a un trustee che li amministra; nel vincolo ex art. 2645-ter c.c. di regola restano al conferente; il fondo patrimoniale vincola beni ai bisogni della famiglia dei coniugi. Cambiano beni ammessi, durata, controllo e tutela verso i creditori.

Tre strumenti, una domanda comune

Chi vuole che un patrimonio serva a uno scopo preciso, anche dopo di sé, ha in Italia tre strade principali. Il trust, riconosciuto grazie alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ratificata con la legge 16 ottobre 1989 n. 364. Il vincolo di destinazione, previsto dall'art. 2645-ter del codice civile. Il fondo patrimoniale, regolato dagli artt. 167-171 del codice civile.

Non sono intercambiabili. La scelta dipende da tre elementi: quali beni si vogliono destinare, chi deve gestirli e per quanto tempo, quanta separazione si vuole tra quei beni e il patrimonio di chi li conferisce.

Il confronto in una tabella

TrustVincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.)Fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.)
Chi è proprietarioIl trustee, che riceve i beni come patrimonio separato dal proprioDi regola il conferente, che resta titolare dei beni vincolatiEntrambi i coniugi, salvo che l'atto di costituzione disponga diversamente (art. 168)
Chi amministraIl trustee, secondo l'atto istitutivo e la legge regolatrice, spesso sotto il controllo di un guardianoIl conferente o il gestore indicato nell'atto; per la realizzazione dello scopo può agire anche qualsiasi interessatoI coniugi, con le regole dell'amministrazione della comunione legale (art. 168)
Beni ammessiQualsiasi bene: immobili, quote, titoli, liquidità, dirittiSolo immobili e mobili iscritti in pubblici registriImmobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito (art. 167)
DurataFissata dall'atto, entro i limiti della legge regolatrice sceltaNon oltre 90 anni o la vita della persona fisica beneficiariaFino allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio; se ci sono figli minori, fino alla maggiore età dell'ultimo (art. 171)
FormaAtto istitutivo, più la forma richiesta per trasferire i singoli beni; atto pubblico obbligatorio per le agevolazioni Dopo di Noi (L. 112/2016, art. 6 c. 3)Atto pubblicoAtto pubblico tra coniugi, oppure atto di un terzo, anche per testamento (art. 167)
PubblicitàTrascrizione dei trasferimenti di immobili al trustee; comunicazione al Registro dei titolari effettiviTrascrizione, che rende il vincolo opponibile ai terziAnnotazione a margine dell'atto di matrimonio (art. 162) e trascrizione per gli immobili (art. 2647)
CreditoriI beni non rispondono dei debiti personali del trustee; restano esposti alle azioni dei creditori del disponente (artt. 2901 e 2929-bis c.c.)I beni rispondono solo dei debiti contratti per lo scopo; restano esposti alle azioni dei creditori del conferenteEsecuzione esclusa per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170)
Dopo di Noi (L. 112/2016)Ammesso alle agevolazioni, se rispetta i requisiti dell'art. 6Ammesso alle agevolazioni, se rispetta i requisiti dell'art. 6Non previsto tra gli strumenti agevolati
FlessibilitàAlta: regole su gestione, distribuzioni, controllo e sostituzione del trustee si scrivono nell'attoMedia: lo scopo è fissato, la gestione resta in capo al conferente o al gestoreBassa: scopo, durata e regole sono fissati dalla legge

Il trust: quando serve un gestore terzo

Il trust è un rapporto con cui una persona, il disponente, trasferisce beni a un altro soggetto, il trustee, che li amministra secondo le regole dell'atto istitutivo nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno scopo. I beni formano un patrimonio separato: non entrano nel patrimonio personale del trustee e non rispondono dei suoi debiti (art. 11 della Convenzione dell'Aja).

Ha senso quando il patrimonio comprende beni diversi, per esempio quote societarie, portafogli finanziari e immobili, quando la gestione deve durare a lungo e proseguire anche dopo la morte o l'incapacità del disponente, oppure quando serve una persona terza e indipendente che decida, renda il conto e possa essere sostituita secondo regole prestabilite. È lo strumento più articolato e quello che richiede più cura nella scelta del trustee.

Il vincolo di destinazione: quando basta segnare un bene

Il vincolo di destinazione è l'atto con cui un immobile o un bene mobile registrato viene destinato alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645-ter c.c.). Il bene e i suoi frutti possono essere usati solo per quello scopo.

Ha senso quando il bene è uno solo o pochi, tipicamente la casa, e non serve una gestione attiva. È più semplice del trust, ma più rigido: non si possono vincolare liquidità o partecipazioni non registrate, la durata ha un tetto di legge e manca una figura terza che amministri, salvo che l'atto la preveda come gestore.

Il fondo patrimoniale: uno strumento per la famiglia

Il fondo patrimoniale è il vincolo con cui uno o entrambi i coniugi, o un terzo, destinano determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). La disciplina si applica anche alle parti di un'unione civile (L. 76/2016, art. 1 c. 13). I frutti dei beni vanno impiegati per quei bisogni e, se l'atto non lo consente espressamente, i beni non si possono vendere o ipotecare senza il consenso di entrambi e, con figli minori, senza autorizzazione del giudice (art. 169 c.c.).

Ha senso per proteggere la casa e alcuni beni della famiglia durante la vita matrimoniale. Non è pensato per il passaggio generazionale né per l'assistenza di lungo periodo a una persona con disabilità: si estingue con lo scioglimento del matrimonio o, se ci sono figli minori, alla maggiore età dell'ultimo (art. 171 c.c.).

Nessuno dei tre protegge dai debiti già esistenti

È l'equivoco più diffuso. Destinare beni a uno scopo non li sottrae ai creditori che esistevano già. Il creditore pregiudicato può chiedere che l'atto sia dichiarato inefficace nei suoi confronti con l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.). Se l'atto è a titolo gratuito, riguarda immobili o mobili registrati ed è successivo al sorgere del credito, il creditore munito di titolo esecutivo può pignorare i beni senza prima ottenere la revocatoria, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto (art. 2929-bis c.c.). La norma riguarda sia le alienazioni gratuite sia la costituzione di vincoli di indisponibilità.

La Convenzione dell'Aja, del resto, fa salve le norme imperative dello Stato del foro a tutela dei creditori e dei legittimari (art. 15). Un trust in cui il disponente continua di fatto a disporre dei beni rischia di non essere riconosciuto come tale. Chi propone uno di questi strumenti come «scudo» contro debiti in essere promette qualcosa che la legge non garantisce.

Il Dopo di Noi: tre strumenti ammessi

La legge 22 giugno 2016 n. 112 agevola la costituzione di trust, di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e di «fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario» a favore di persone con disabilità grave (art. 1 c. 3). Il fondo patrimoniale non è tra questi.

Per accedere alle esenzioni, ciascuno strumento deve avere come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza della persona con disabilità grave e rispettare i requisiti dell'art. 6, tra cui l'atto pubblico, la descrizione dei bisogni, gli obblighi del trustee, del fiduciario o del gestore sul progetto di vita, un soggetto preposto al controllo e il termine alla morte del beneficiario. I dettagli sono nella guida sui requisiti del trust Dopo di Noi.

In pratica, il vincolo di destinazione può bastare se il patrimonio è la sola casa di famiglia e c'è un familiare affidabile che la gestisca. Il trust è più adatto quando i beni sono diversi, quando la gestione deve durare decenni e passare di mano senza interruzioni, e quando si vuole separare chi amministra da chi controlla.

Per i professionisti

  • Trust: L. 364/1989 di ratifica della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, in particolare artt. 2 (definizione), 6-7 (legge regolatrice), 11 (riconoscimento e separazione), 13 e 15 (limiti). Obblighi del trustee sul titolare effettivo: art. 21 c. 3 e art. 22 c. 5 D.Lgs. 231/2007.
  • Vincolo di destinazione: art. 2645-ter c.c. Forma pubblica, durata massima 90 anni o vita del beneficiario, trascrizione per l'opponibilità, esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo, salvo l'art. 2915 c. 1 c.c.
  • Fondo patrimoniale: artt. 167 (costituzione), 168 (proprietà e amministrazione), 169 (alienazione), 170 (esecuzione), 171 (cessazione) c.c.; annotazione ex art. 162 c.c. e trascrizione ex art. 2647 c.c.; estensione alle unioni civili ex art. 1 c. 13 L. 76/2016.
  • Creditori: art. 2901 c.c. (revocatoria, anche per atti anteriori al credito se dolosamente preordinati); art. 2929-bis c.c. (introdotto dal D.L. 83/2015, conv. L. 132/2015): pignoramento da trascrivere entro un anno dalla trascrizione dell'atto gratuito.
  • Dopo di Noi: L. 112/2016, art. 1 c. 3 (strumenti ammessi, compreso il contratto di affidamento fiduciario) e art. 6 (requisiti ed esenzioni).

Come possiamo aiutarvi

Quando la scelta cade sul trust, assumiamo il ruolo di trustee, di co-trustee o di guardiano e lavoriamo con i professionisti che seguono la famiglia nella redazione dell'atto. Se state valutando gli strumenti per una persona con disabilità, la pagina sul trust Dopo di Noi descrive come impostiamo l'incarico.

Fonti

Questa guida ha carattere informativo e non sostituisce una consulenza sul caso concreto. Ultimo aggiornamento: ottobre 2026.

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