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Trust esteri con beni o beneficiari in Italia

Famiglie che rientrano in Italia, beneficiari che vi risiedono, trustee esteri che cessano l'incarico. Per questi trust valutiamo il passaggio a un trustee residente e ne curiamo gli aspetti operativi.

In breve

Un trust istituito all'estero può avere beni o beneficiari in Italia, e a volte conviene che sia amministrato da un trustee residente nel nostro Paese. Il trasferimento dell'amministrazione segue le regole dell'atto e della legge regolatrice, e può cambiare il trattamento fiscale del trust: va valutato prima, con i consulenti della famiglia.

Situazioni tipiche

  • Il disponente o i beneficiari hanno trasferito la residenza in Italia, e il trust è ancora amministrato all'estero.
  • Il trustee estero intende cessare l'incarico, o la famiglia preferisce un interlocutore vicino.
  • Beni situati in Italia, immobili o partecipazioni, sono intestati a un trust regolato da una legge straniera.
  • Serve un co-trustee residente accanto al trustee estero, per gestire beni e rapporti in Italia.

Che cosa facciamo

  • Esame preliminareAtto, legge regolatrice, poteri di nomina, beni e situazione fiscale del trust nei Paesi coinvolti.
  • CoordinamentoCon il trustee uscente, con i legali della giurisdizione d'origine e con il consulente fiscale italiano della famiglia.
  • Accettazione e presa in caricoNomina, accettazione e trasferimento dei beni secondo l'atto, con gli adempimenti italiani conseguenti.
  • AmministrazioneGestione secondo l'atto e la legge che lo regola, con rendiconti periodici e comunicazioni al Registro dei titolari effettivi.

Un'avvertenza sulla fiscalità

Il luogo in cui il trust è amministrato contribuisce a determinarne la residenza fiscale. Spostare l'amministrazione in Italia può quindi cambiare il modo in cui sono tassati i redditi del trust e le distribuzioni ai beneficiari. Per i beneficiari residenti, le distribuzioni da trust stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata hanno un regime specifico. Sono valutazioni da fare prima del trasferimento, con il commercialista della famiglia.

Per i professionisti

Riferimenti: art. 73 del TUIR per la soggettività e la residenza dei trust; art. 44, c. 1, lett. g-sexies, TUIR per le distribuzioni da trust esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata; circolare dell'Agenzia delle Entrate 34/E del 20 ottobre 2022 per la prassi, compresi monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE. Il riconoscimento dei trust regolati da legge straniera discende dalla Convenzione dell'Aja, resa esecutiva con la legge 364/1989; la legge regolatrice disciplina la nomina e la sostituzione del trustee (art. 8).

Domande frequenti

Che cos'è un trust e perché è valido in Italia?

Un trust è un rapporto con cui una persona, il disponente, trasferisce dei beni a un altro soggetto, il trustee, che li amministra secondo le regole dell'atto istitutivo nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno scopo. I beni in trust formano un patrimonio separato: non appartengono al patrimonio personale del trustee e i suoi creditori non possono aggredirli. L'Italia non ha una legge propria sul trust, ma riconosce i trust regolati da leggi straniere grazie alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Fonte: legge 364/1989; Convenzione dell'Aja, artt. 2, 6 e 11.

Si può sostituire il trustee di un trust esistente?

Sì, se l'atto istitutivo o la legge regolatrice lo consentono, ed è frequente: il trustee può dimettersi, essere revocato da chi ne ha il potere, spesso il guardiano, o non essere più in grado di agire. Servono la nomina del nuovo trustee e la sua accettazione, il trasferimento dei beni con le relative formalità, il passaggio di contabilità e documenti e l'aggiornamento dei dati al Registro dei titolari effettivi. Prima di accettare, un trustee professionale esamina l'atto, i beni e gli adempimenti arretrati.

Fonte: Convenzione dell'Aja, artt. 8 e 11; D.Lgs. 231/2007, art. 22.

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